La cremazione è una pratica molto diffusa e sempre più persone esprimono il desiderio di essere cremate piuttosto che seppellite.
Nel rispetto delle volontà del defunto, la disseminazione può avvenire in cimitero in apposite urne.
Ma è consentita la dispersione delle ceneri in natura?
In Italia è consentita, ma con apposite regole; in primo luogo sono le amministrazioni comunali che devono dare il consenso, in più ci sono delle norme giuridiche da rispettare.
Bisogna presentare una domanda indirizzata al sindaco del Comune del luogo di decesso. La richiesta può essere presentata insieme alla domanda di cremazione.
La legge prevede che la dispersione delle ceneri può avvenire solo per volontà del defunto regolamentata attraverso un testamento; o può emergere tramite coniuge, figli o genitori con dichiarazione verbale resa in vita di fronte a un pubblico ufficiale.
Vi sono dei luoghi specifici dov’è possibile attuare la pratica:
-in montagna: a distanza di oltre 200 metri da centri abitati;
-in mare: ad oltre mezzo miglio dalla costa e nei tratti liberi da manufatti e natanti;
-nei laghi: ad oltre 100 metri dalla riva;
-nei fiumi: nei tratti liberi da natanti e manufatti;
– in aree private: in questo caso deve avvenire al di fuori di centri abitati, all’aperto con il consenso dei proprietari;
-in aree naturali: luoghi noti come ‘giardini del ricordo’. Sono strutture organizzate con l’obiettivo di offrire alla collettività la possibilità di conservare le ceneri in memoria dei defunti in un luogo piacevole da frequentare. Luogo accogliente ,colorato,illuminato, immerso nel verde e sempre aperto. Uno spazio di incontro tra i vivi e i morti.
La persona che potrà adempiere a questo compito deve essere indicata precedentemente dal defunto; in sua mancanza sono legittimate le seguenti persone:
-coniuge;
-figli;
-esecutore del testamento;
-legale rappresentante di un’associazione alla quale il defunto era iscritto;
In mancanza del personale sopra indicato, può svolgere l’incarico il Comune.
Inoltre, è possibile conservare l’urna in casa purché vi sia riportato il nome del defunto.
Invece, la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno.
Ma la Chiesa cosa dice a riguardo delle cremazione?
‘Ammessa, ma vietata la dispersione delle ceneri in natura!’
La Chiesa cattolica ribadisce il sì alla cremazione, ma la sepoltura è la pratica preferibile e non è concessa la conservazione dell’urna a casa o la dispersione delle ceneri nella terra, nell’acqua o nell’aria.
Le ceneri, secondo la dottrina Cristiana, andrebbero conservate in un cimitero o in una Chiesa; quindi in un luogo Sacro.
La cremazione è una pratica molto diffusa e sempre più persone esprimono il desiderio di essere cremate piuttosto che seppellite.
Nel rispetto delle volontà del defunto, la dispersione può avvenire in cimitero in apposite urne.
Ma è consentita la dispersione delle ceneri in natura?
In Italia è consentita, ma con apposite regole; in primo luogo sono le amministrazioni comunali che devono dare il consenso, in più ci sono delle norme giuridiche da rispettare.
Bisogna presentare una domanda indirizzata al sindaco del Comune del luogo di decesso. La richiesta può essere presentata insieme alla domanda di cremazione.
La legge prevede che la dispersione delle ceneri può avvenire solo per volontà del defunto regolamentata attraverso un testamento; o può emergere tramite coniuge, figli o genitori con dichiarazione verbale resa in vita di fronte a un pubblico ufficiale.
Vi sono dei luoghi specifici dov’è possibile attuare la pratica:
-in montagna: a distanza di oltre 200 metri da centri abitati;
-in mare: ad oltre mezzo miglio dalla costa e nei tratti liberi da manufatti e natanti;
-nei laghi: ad oltre 100 metri dalla riva;
-nei fiumi: nei tratti liberi da natanti e manufatti;
– in aree private: in questo caso deve avvenire al di fuori di centri abitati, all’aperto con il consenso dei proprietari;
-in aree naturali: luoghi noti come ‘giardini del ricordo’. Sono strutture organizzate con l’obiettivo di offrire alla collettività la possibilità di conservare le ceneri in memoria dei defunti in un luogo piacevole da frequentare. Luogo accogliente ,colorato,illuminato, immerso nel verde e sempre aperto. Uno spazio di incontro tra i vivi e i morti.
La persona che potrà adempiere a questo compito deve essere indicata precedentemente dal defunto; in sua mancanza sono legittimate le seguenti persone:
-coniuge;
-figli;
-figli;
-esecutore del testamento;
-legale rappresentante di un’associazione alla quale il defunto era iscritto;
In mancanza del personale sopra indicato, può svolgere l’incarico il Comune.
Inoltre, è possibile conservare l’urna in casa purché vi sia riportato il nome del defunto.
Invece, la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno.
Ma la Chiesa cosa dice a riguardo delle cremazione?
Ammessa, ma vietata la dispersione delle ceneri in natura!
La Chiesa cattolica ribadisce il sì alla cremazione, ma la sepoltura è la pratica preferibile e non è concessa la conservazione dell’urna a casa o la dispersione delle ceneri nella terra, nell’acqua o nell’aria.
Le ceneri, secondo la dottrina Cristiana, andrebbero conservate in un cimitero o in una Chiesa; quindi in un luogo Sacro.
sono d’accordo per la libera scelta di cremazione o no, senza interferenze religiose che deve essere il,, a decidere credente o non di una o altre non l’imposizione dal ,,,,,chi!.io ho chiesto fin dagli anni 80 che si doveva fare una dichiarazione o dal notaio o in comune con firma autentica e costosa, oggi finalmente molto semplice. per la destinazione anchessa libera con semplice scritto a firma autografa o dai famigliari e conoscenti e dalla stessa Socrem lo trovo molto giusto e semplice nel rispetto di certe direttive, ma senza ostacoli “personali”di chi ,,,,..